Art. 3.
(Agevolazioni per il conferimento di beni immobili alle imprese turistiche).

      1. All'articolo 1 della tariffa, parte I, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Se il trasferimento ha per oggetto immobili destinati ad essere utilizzati come beni strumentali nell'attività propria delle aziende turistiche, ove ricorrano le condizioni di cui alla nota II-sexies): 4 per cento».

          b) nelle note, è aggiunta, in fine, la seguente:

      «II-sexies) L'agevolazione opera qualunque sia la natura giuridica con la quale viene esercitata l'impresa ed a condizione che il trasferimento sia effettuato a favore dell'imprenditore che già utilizza il bene come strumentale per la propria azienda».

      2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1o gennaio 2007.
      3. Nella nota all'articolo 1 della tariffa allegata al testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale, di cui al decreto legislativo 31 ottobre

 

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1990, n. 347, le parole: «quarto e quinto periodo» sono sostituite dalle seguenti: «quarto, quinto e undicesimo periodo».
      4. Dopo il numero 41-quater) della tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è aggiunto il seguente:

      «41-quinquies) cessioni di beni immobili destinati ad essere utilizzati come beni strumentali nell'attività propria di aziende turistiche individuali, se effettuate in esercizio d'impresa».

      5. Le disposizioni dei commi da 1 a 4 si applicano ai trasferimenti effettuati entro il 31 dicembre 2008.