1. All'articolo 1 della tariffa, parte I, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Se il trasferimento ha per oggetto immobili destinati ad essere utilizzati come beni strumentali nell'attività propria delle aziende turistiche, ove ricorrano le condizioni di cui alla nota II-sexies): 4 per cento».
b) nelle note, è aggiunta, in fine, la seguente:
«II-sexies) L'agevolazione opera qualunque sia la natura giuridica con la quale viene esercitata l'impresa ed a condizione che il trasferimento sia effettuato a favore dell'imprenditore che già utilizza il bene come strumentale per la propria azienda».
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1o gennaio 2007.
3. Nella nota all'articolo 1 della tariffa allegata al testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale, di cui al decreto legislativo 31 ottobre
«41-quinquies) cessioni di beni immobili destinati ad essere utilizzati come beni strumentali nell'attività propria di aziende turistiche individuali, se effettuate in esercizio d'impresa».
5. Le disposizioni dei commi da 1 a 4 si applicano ai trasferimenti effettuati entro il 31 dicembre 2008.